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FOCUS: Sicurezza e Resposnsabilità
Cassazione Penale, Sez. IV, 30 marzo 2026, n. 11981
La fattispecie: Un grave infortunio avvenuto nel piazzale aziendale. L'azienda ha cercato di difendersi invocando l' "abnormità" della condotta della lavoratrice, sostenendo che quest'ultima avesse agito in modo imprevedibile e fuori dalle regole.
La decisione: La Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro. La Corte ha chiarito che il datore non può appellarsi al comportamento negligente del lavoratore se, in primis, ha omesso di predisporre le misure di prevenzione obbligatorie (nello specifico, mancata segnalazione dei percorsi pedonali nel piazzale).
Considerazione tecnica (mio ragionamento): Questa sentenza demolisce la comoda scusa del "dipendente indisciplinato". Il datore di lavoro rimane "garante" della sicurezza: se l'ambiente non è a norma, qualsiasi errore umano del dipendente diventa "prevedibile" e, dunque, ricade sulla responsabilità aziendale.